STATUTO
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| TITOLO I - Costituzione,
finalità, sede e durata |
| TITOLO II - Patrimonio
sociale |
| TITOLO III - Soci
dell'Associazione |
| TITOLO IV - Organi
dell'Associazione |
| TITOLO V - Scioglimento
dell'Associazione |
TITOLO VI - Norme finali
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TITOLO I
Costituzione, finalità, sede e durata |
Art 1 (Costituzione)
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- E' costituita l'Associazione culturale denominata
Società Italiana di Programmazione Neurolinguistica.
- L'Associazione ha sede a Bologna.
- L'Associazione è apolitica e non persegue fini di
lucro.
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Art 2 (Finalità)
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- L'Associazione si propone di costituire una sede
permanente di carattere culturale e divulgativa delle
attività della Programmazione Neurolinguistica.
- In particolare si propone di:
- Divulgare la PNL attraverso l'elaborazione una
Rivista nazionale sugli argomenti trattati dalla
Programmazione Neurolinguistica e scienze affini;
- Promuovere convegni, seminari, dibattiti, ricerche e
pubblicazioni;
- Tutelare il pubblico, e gli associati attraverso la
pubblicazione di un elenco dei professionisti PNL, delle
loro qualifiche e del loro campo di appartenenza
tecnico-professionale.
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Art 3 (Associazione)
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- L'Associazione può diventare socio di istituzioni o
associazioni anche internazionali, che perseguono
finalità analoghe.
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Art 4 (Sezioni)
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- L'Associazione può costituire, su base regionale,
sezioni in altre sedi.
- L'attività e il coordinamento delle sezioni sono
disciplinate do un apposito regolamento deliberato dal
Comitato Direttivo.
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Art 5 (Durata)
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- L'Associazione ha durato illimitata.
- Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con
le modalità indicate nel presente statuto.
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TITOLO
II Patrimonio sociale |
Art 6 (Bilancio)
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- Il Bilancio dell'Associazione comprende l'esercizio
corrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- Il bilancio consuntivo e preventivo è predisposto
dal Comitato Direttivo e approvato dall'Assemblea dei
Soci entro il 31maggio di ogni anno.
- Per conseguire le proprie finalità, l'Associazione
può stipulare convenzioni con lo Stato, la Regione o
altri organismi pubblici o privati.
- In relazione alle finalità predette, l'Associazione
può compiere ogni operazione mobiliare.
- Il patrimonio è costituito dalle quote di
iscrizione, dalle entrate di iniziative organizzate, dai
beni mobili ed immobili che eventualmente diventino di
proprietà dell'Associazione, anche virtù di erogazioni o
lasciti provenienti dagli associati e da terzi.
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TITOLO III
Soci dell'Associazione |
Art 7 (Soci)
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- Possono diventare Soci le persone fisiche e gli enti
che hanno interesse alla realizzazione degli scopi di
cui al presente Statuto.
- Il Comitato Direttivo delibera discrezionalmente
sull'ammissione dei Soci, che deve avvenire tramite la
presentazione di una scheda di adesione controfirmata da
altri Soci.
- I Soci dell'Associazione si dividono in:
- Soci fondatori;
- Soci ordinari;
- Soci onorari
- Soci sostenitori
- Soci simpatizzanti
- I soci fondatori e i soci ordinari devono aver
conseguito almeno i diplomi di Practitioner PNL
riconosciuti dalla Società secondo un regolamento
appositamente deliberato dal Comitato Direttivo.
- Sono Soci fondatori i firmatari dell'Atto
Costitutivo.
- Sono Soci ordinari le istituzioni e le persone
fisiche che esercitano attività professionale o
volontaria presso associazioni, enti privati e pubblici
in ambito sociale, terapeutico, aziendale. riconducibili
direttamente o indirettamente ai contenuti del presente
Statuto.
- Sono Soci onorari gli studiosi o i professionisti
che si siano distinti con pubblicazioni, iniziative di
particolare interesse a favore delle finalità
dell'Associazione e che siano dichiarati tali dal
Comitato Direttivo.
- Sono Soci sostenitori quanti, persone fisiche,
Centri, Servizi o Enti - pubblici o privati - desiderano
contribuire economicamente alla realizzazione degli
scopi dell'Associazione.
- Sono Soci Simpatizzanti coloro che condividono i
principi e le finalità dell'Associazione. I Soci
simpatizzanti non hanno il diritto di voto e
l'eleggibilità alle cariche statutarie.
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Art 8 (Quota associativa)
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- I Soci fondatori, ordinari e sostenitori sono tenuti
al versamento di una quota annua nell'ammontare
deliberato per ogni esercizio dal Comitato Direttivo.
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Art 9 (Decadenza)
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- La qualità di Socio si perde per:
- Dimissioni volontarie;
- Comportamento che danneggia l'Associazione
moralmente o materialmente, in via diretta o
indiretta;
- grave inosservanza delle norme di legge,
statutarie o regolamentari, inerenti l'attività
dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annua.
- Le condizioni che danno luogo alla decadenza
sono accertate dal Comitato Direttivo che adotta, in
proposito una formale deliberazione di decadenza.
- Il Socio che decade o recede dall'Associazione non
ha diritto alla restituzione delle quote associative
versate.
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TITOLO
IV Organi dell'Associazione |
Art 10 (Organi)
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- Sono organi dell'Associazione:
- il Comitato dei Soci fondatori;
- il Presidente;
- l'Assemblea Generale;
- il Comitato Direttivo;
- le Commissioni Scientifiche;
- il Collegio dei Revisori.
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Art 11 (Comitato dei Soci fondatori)
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- Il Comitato dei Soci fondatori:
- elegge i quattro noni dei membri del Comitato
Direttivo;
- nomina i propri rappresentanti nelle commissioni
scientifiche.
- Il Comitato dei Soci fondatori si riunisce per
deliberare sui punti indicati nel comma precedente
su convocazione del Socio fondatore più anziano, e
delibera con voto favorevole della maggioranza dei
suoi componenti e, in seconda votazione, a
maggioranza dei presenti.
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Art 12 (Presidente
dell'Associazione)
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- Il Presidente dell'Associazione rappresenta
legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in
giudizio.
- Il Presidente:
- presiede l'Assemblea Generale dei Soci e il
Comitato Direttivo;
- può adottare provvedimenti d'urgenza nell'ambito
delle attribuzioni del Comitato Direttivo;
- può delegare parte dei suoi poteri al Vice
Presidente;
- sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni
dell'Assemblea Generale dei Soci e del Comitato
Direttivo.
- Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo al suo
interno con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri
e in terza votazione a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
- Il Presidente dell'Associazione è autorizzato ad
aprire conti correnti bancari o postali intestati
all'Associazione e ad effettuare tutte le operazioni
necessarie per la loro gestione.
- Il Presidente dura in carica 3 anni ed è
rieleggibile.
- Il Presidente può nominare uno o più Vice Presidenti
tra i componenti del Comitato Direttivo.
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Art 13 (Vice Presidente)
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- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso
di temporaneo impedimento.
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Art 14 (Assemblea dei soci)
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- L'Assemblea generale dei Soci é composta da tutti i
Soci fondatori e ordinari dell'Associazione in regola
con il pagamento delle quote associative.
- L'Assemblea generale delibera su tutte le questioni
di carattere generale che non siano di specifica
competenza della Commissione Scientifica.
- L'Assemblea generale elegge i cinque noni dei membri
del Comitato Direttivo e il Collegio dei Revisori.
- L'Assemblea generale, in particolare, su proposta
del Comitato Direttivo:
- approva le modifiche statutarie con il voto
generale dei due terzi degli aventi diritto al voto;
- approva i regolamenti inerenti la gestione
dell'Associazione e delle sezioni regionali;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi
dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione a
maggioranza qualificata dei tre quarti degli
iscritti convocati con apposita convocazione.
- L'Assemblea generale si riunisce ordinariamente una
volto l'anno entro il 31 maggio, su convocazione del
Presidente dell'Associazione.
- L'Assemblea generale deve essere convocata in via
straordinaria dal Presidente dell'Associazione quando ne
facciano richiesta il Comitato dei Soci fondatori, il
Comitato Direttivo o almeno un quinto dei soci ordinari.
- L'avviso di convocazione è inviato al domicilio dei
Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per
l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del
luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'ordine del giorno
degli argomenti da trattare.
- Ciascun Socio ha un solo voto, nel caso in cui non
possa partecipare, può farsi rappresentare da un altro
socio, in nessun caso un Socio può avere più di una
delega.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente
dell'Associazione e delibera con le maggioranze previste
dall'art. 21 del Codice Civile.
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Art 15 (Comitato Direttivo)
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- Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed é
composto, da nove membri di cui quattro noni dei
componenti eletti dal Comitato dei Soci Fondatori e i
restanti dall’Assemblea generale.
- Il Comitato Direttivo:
- elegge a suo interno il Presidente
dell'Associazione;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- delibera il bilancio preventivo e consuntivo
nonché tutte le altre questioni da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea generale;
- nomina i componenti della Commissione
Scientifica;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione di
tutti i Soci;
- delibera i regolamenti interni dell'Associazione
e delle sezioni regionali da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea generale.
- Il Comitato Direttivo nomina al proprio interno un
Segretario e un Tesoriere. che rimangono in carica 3
anni, rispettivamente con i ruoli di redigere i verbali
e di tenere lo contabilità dell'Associazione
predisponendo i bilanci e le relative relazioni.
- Le riunioni del Comitato Direttivo non sono valide
se ad esse non partecipa almeno lo maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
- Il Comitato, salvo ove previsto diversamente,
delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità
di voto, prevale il voto del Presidente.
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Art 16 (Commissione Scientifica)
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- La Commissione Scientifica esprime pareri consultivi
su tutte le iniziative dell'Associazione aventi
rilevanza culturale, scientifica e professionale
inerente gli scopi dell'Associazione.
- La Commissione Scientifica può essere composta dai
componenti del Comitato Direttivo, da Soci che per
specifica e provata esperienza siano incaricati dal
Comitato Direttivo di elaborare particolari indirizzi
dell'Associazione, nonché le linee guida per gli
interventi in ambito operativo da sottoporre
all'approvazione del Comitato Direttivo e al parere
dell'Assemblea dei Soci.
- La Commissione Scientifica ha una durata triennale.
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Art 17 (Collegio dei Revisori)
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- Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri
effettivi ed un supplente eletto, anche tra i non
associati, dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre
anni.
- Il Collegio dei Revisori predispone annualmente una
relazione che viene allegata ai bilanci in occasione
dello loro approvazione da parte dell'Assemblea generale
dei Soci.
- L'incarico di Revisore dei Conti è gratuito.
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TITOLO
V Scioglimento dell'Associazione |
Art 18 (Scioglimento
dell'Associazione)
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- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a
maggioranza dei tre quarti dei Soci dall'Assemblea
generale su proposta del Comitato Direttivo, adottata a
sua volta dalla maggioranza dei tre quarti dei suoi
componenti.
- Nel deliberare lo scioglimento dell'Associazione,
l'Assemblea generale dei Soci provvede alla nomina di
uno o più liquidatori determinandone i poteri.
- L'Assemblea generale dei Soci determina la
destinazione del patrimonio a beneficio pubblico,
escluso qualsiasi vantaggio per persone singole o
privati associati.
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TITOLO
VI Norme finali |
Art 19 (Gratuità delle cariche
associative)
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- Tutte le cariche associative sono esercitate
gratuitamente salvo eventuali rimborsi spese.
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Art 20 (Rinvio)
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- Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto
si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni
di legge in materia.
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