TITOLO V
Scioglimento dell'Associazione
Art 18
(Scioglimento dell'Associazione)

    Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti dei Soci dall'Assemblea generale su proposta del Comitato Direttivo, adottata a sua volta dalla maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.
    Nel deliberare lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
    L'Assemblea generale dei Soci determina la destinazione del patrimonio a beneficio pubblico, escluso qualsiasi vantaggio per persone singole o privati associati.